PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione prevista dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM), dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) e dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV), cessa di essere obbligatoria per i soggetti con rapporto di lavoro dipendente, per quelli che non esercitano la professione e per quelli temporaneamente privi di occupazione. La contribuzione può proseguire in base volontaria.
      2. Per i soggetti temporaneamente privi di occupazione, a decorrere dall'inizio dell'attività lavorativa, resta fermo l'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive ed esonerative della medesima. Per i liberi professionisti restano ferme le disposizioni vigenti in materia.